Informazioni

Durata della garanzia: ogni nostro prodotto di Gioielleria è coperto da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione. Per poter beneficiare della Bakr Exclusive Care la garanzia dovrà essere attivata necessariamente entro e non oltre un mese dalla data di acquisto. Dopo tale data, l’attivazione sarà da considerarsi nulla.

Cosa copre la garanzia: La garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione nel materiale o nella lavorazione del gioiello.

Cosa non copre la garanzia:

1. Usura normale: La garanzia non copre danni causati dall’usura normale, dall’uso improprio o dall’abuso del gioiello.

2. Modifiche non autorizzate: Eventuali modifiche o riparazioni non autorizzate invalidano la garanzia.

3. Perdita o danni dovuti a negligenza: La garanzia non copre perdita o danni causati dalla negligenza nell’uso o nella conservazione del gioiello.

4. La garanzia non copre danni causati da uso improprio, incidenti  o danni dovuti a fattori esterni come prodotti chimici o agenti atmosferici.

Procedure per richiedere assistenza: Per richiedere assistenza sotto garanzia, il cliente deve contattare il nostro servizio clienti fornendo una prova d’acquisto e una descrizione dettagliata del problema. Un nostro rappresentante guiderà il cliente attraverso il processo di restituzione o riparazione.

Riparazione o sostituzione: A nostra discrezione, provvederemo alla riparazione o alla sostituzione del gioiello difettoso nei tempi necessari, puntando alla massima celerità. Nel caso in cui il prodotto non sia più disponibile, potremmo offrire un prodotto simile di valore equivalente .

Esclusioni: La garanzia non copre le perdite di pietre preziose dovute a usura normale, utilizzo non adeguato, graffi superficiali o altri danni estetici.

Limitazioni: La garanzia è valida solo per l’acquirente originale e non è trasferibile. Qualsiasi intervento non autorizzato da parte di terzi annullerà la garanzia.

Termini legali

Le presenti Condizioni di Garanzia sono disciplinati dalla legge Italiana, senza tener conto dei principi di conflitto di leggi e senza pregiudizio per la protezione accordata al consumatore dalle disposizioni di legge inderogabili. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci non sarà applicabile.

Art. 129 c.d.c. Codice del Consumo

Articolo 129. Conformità al contratto.

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi e’ difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non e’ vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e’ stata influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo e’ equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione e’ compresa nel contratto di vendita ed e’ stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130 c.d.c. Codice del Consumo

Articolo 130. Diritti del consumatore.

1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell’entità del difetto di conformità;

c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.